Il parere dell’Avvocato. Quote di eredità, ecco cosa dice la legge

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Il parere dell’Avvocato

QUESITO:

Premesso che, con testamento olografo, sottoscritto in data 1 gennaio 2010, la Signora Bianca (nome di fantasia) disponeva quanto segue : ”Lascio la disponibilità dei miei beni a mia figlia Rosa Bianca. Nella legittima mi succedono entrambe le mie figlie Rosa Bianca e Margherita Bianca in parti uguali.”.

Successivamente, in data 20 marzo 2012, la Signora Bianca, innanzi al Notaio X, acquistava dal Signor Rossi la metà indivisa, in piena proprietà, della porzione di fabbricato sito in Roma. Successivamente al decesso della Signora Bianca, la figlia – Signora Rosa Bianca – faceva stimare l’immobile di cui sopra.

Con perizia datata 1° settembre 2016, veniva stabilito che il “il più probabile valore dell’immobile, nelle attuali condizioni interne, ed urbanisticamente regolare, è compreso tra gli € 200.000,00 (euroduecentomila/00) e gli € 210.000,00 (euroduecentodiecimila/00).”.

Alla luce di quanto premesso, la Signora Rosa Bianca si rivolgeva a codesto professionista al fine di sapere in concreto la ripartizione dell’asse ereditario di cui sopra e la relativa modalità.

RISPOSTA AL QUESITO

Premesso che, ope legis, il testatore può disporre del proprio patrimonio nel testamento solo limitatamente alla quota disponibile di beni, senza poter, pertanto, intaccare la quota di legittima, la quale deve necessariamente essere riservata a determinati soggetti.

Il patrimonio ereditario si compone di una quota disponibile, ovvero una quota che il testatore può decidere di lasciare a chiunque egli desideri, e di una quota legittima o indisponibile, ovvero una quota di beni di cui il testatore non può disporre liberamente perché sono riservati dalla legge a determinati soggetti (a tale fine si veda l’art. 536 c.c.).

La legge italiana prevede espressamente che, se una persona che muore lascia coniuge e/o parenti superstiti, una quota variabile del patrimonio ereditario è riservata ad essi. La variazione della quota riservata come quota indisponibile o di legittima dipende dal grado di parentela dei cosiddetti legittimari con il testatore.

L’art. 536 c.c. stabilisce che i legittimari, ovvero gli eredi legittimi, sono il coniuge, i figli e gli ascendenti.

Se il coniuge sopravvissuto era separato dal testatore, ma la sentenza della separazione non è passata in giudicato al momento dell’apertura della successione, lo stesso coniuge superstite, ai sensi dell’art. 548 c.c., ha uguali diritti di un coniuge non separato.

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Giunti a questo punto appare opportuno specificare, ai sensi degli artt. 556 e seguenti del codice civile, le c.d. percentuali della quota di legittima e della quota disponibile.

La legge prevede espressamente le categorie dei successibili e le percentuali o frazioni di patrimonio ereditario che compongono, rispettivamente, la quota di legittima e la quota disponibile quando è stato fatto testamento.

  1. A) Se il testatore muore e lascia solo il coniuge, la quota di legittima riservatagli ope legis è del 50% del patrimonio ereditario; pertanto, la quota disponibile è del restante 50%.
  2. B) Se il testatore muore e lascia il coniuge e un solo figlio, la quota di legittima riservata per legge, rispettivamente, al coniuge e al figlio è pari ad 1/3 del patrimonio ereditario per ciascuno di essi; la quota disponibile, pertanto, è anch’essa pari ad 1/3.
  3. C) Se il testatore muore e lascia il coniuge e più figli, la quota di legittima riservata dalla legge al coniuge e ai figli è del 25% del patrimonio ereditario per il coniuge e del 50% da dividersi in parti uguali tra i figli; pertanto, la quota disponibile è del 25%.
  4. D) Se il testatore muore e lascia il coniuge e gli ascendenti, la quota di legittima riservata ope legis ad essi è del 50% del patrimonio ereditario per il coniuge e del 25% da dividersi in parti uguali tra gli ascendenti; pertanto, la quota disponibile è del 25%.
  5. E) Se il testatore muore e lascia un solo figlio, la quota di legittima ad esso riservata è pari al 50% del patrimonio ereditario; di conseguenza, la quota disponibile è del 50%.
  6. F) Se il testatore muore e lascia più figli, la quota di legittima riservata loro dalla legge è pari a 2/3 del patrimonio ereditario da dividersi in parti; mentre la quota disponibile è pari a 1/3.
  7. G) Se il testatore muore e lascia solo gli ascendenti, la quota di legittima riservata loro ope legis è pari a 1/3 del patrimonio ereditario da dividersi in parti uguali; di conseguenza, la quota disponibile è pari a 2/3.
  8. H) Se il testatore muore e non lascia né coniuge, né figli e né ascendenti, la quota disponibile è del 100% del patrimonio ereditario.

Ciò posto, nel caso di specie, il testatore, la Signora Bianca, ha lasciato il suo patrimonio solo alle due figlie, Rosa Bianca e Margherita Bianca, pertanto la quota legittima riservata loro ope legis è pari a 2/3 del patrimonio ereditario da dividersi al 50% tra le stesse, mentre la quota disponibile, lasciata dalla de cuius alla Signora Rosa Bianca corrisponde ad 1/3 del predetto patrimonio. Non a caso, l’art. 566 c.c. statuisce cheal padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali”.

Ed ancora, l’art. 556 c.c. dispone che “Per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli artt. 747 e 750 e sull’asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre (537 e seguenti, 737; att. 135-2).”.

In buona sostanza, per verificare se vi è stata lesione della quota legittima è necessario determinare l’esatto ammontare dell’asse ereditario.

A tale scopo occorre compiere un’operazione contabile denominata riunione fittizia.

In pratica:

  • Si calcola il valore del patrimonio netto lasciato dal de cuius alla sua morte (massa attiva e massa passiva);
  • Si somma il valore delle donazioni fatte in vita dal testatore;
  • Si moltiplica la somma ottenuta per il valore della quota legittima (o di riserva); ½, ¼ e così via.

Nel caso in cui il coniuge muoia e lasci quali eredi i propri due figli, come nel caso che ci occupa, 2/3 del valore del patrimonio spetterebbe ai figli ed 1/3 del valore del patrimonio al soggetto a cui è stata lasciata la quota disponibile.

Nel caso che ci occupa, previa stima dell’intero ed effettivo valore del patrimonio dell’eredità, dato per assodato che il testamento olografo sia valido, al de cuius succedono entrambe le figlie, Rosa Bianca e Margherita Bianca, pari a 2/3 dell’intero valore patrimoniale stimato (massa attiva e massa passiva) e per 1/3 pari alla quota disponibile una delle figlie indicate nel predetto testamento olografo, ovvero Rosa Bianca.

Nel caso in cui, pertanto, il valore del patrimonio netto stimato, lasciato dal de cuius alla sua morte, fosse (massa attiva e massa passiva) pari ad € 120.000,00, spetterebbe 2/3 del valore ai figli, ovvero € 80.000,00 (50% per ognuno – € 40.000,00 a figlio) ed 1/3 per la quota disponibile, ovvero € 40.000, al terzo indicato nel testamento, ovvero la figlia Rosa Bianca.

A questo punto appare utile evidenziare che la risposta al quesito, per essere esaustiva, necessita di una stima precisa e dettagliata di tutti i beni (massa attiva e massa passiva) di proprietà e riferibili alla Signora Bianca al momento del suo decesso.

Per quanto sopra esposto in attesa di una stima chiara e completa del patrimonio del de cuius non ho nulla da aggiungere.

Roma lì 22 novembre 2016

                                                                                                                                               Avv. Savino Guglielmi